L’Agea ha pubblicato le istruzioni per l’accesso alla misura della “distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcol uso industriale” relativa alla campagna 2020/2021. Possono accedere all’intervento i distillatori. I produttori che hanno trasformato uve in vino devono consegnare fecce e vinacce al distillatore per la trasformazione in alcol a fini industriali o energetici.
Il documento Agea – come riferisce in una nota Il Punto Coldiretti – precisa che gli aiuti per grado e per ettolitro sono pari a 1,10 euro per l’ alcol etilico da vinaccia 1,10 e 0,50 euro per l’ alcol etilico da vino e fecce, mentre il distillatore riconoscerà al produttore 0,016 euro per Kg. Se però il trasporto al centro di raccolta è a carico del distillatore, l’aiuto è nel limite massimo del 10% rispetto al volume di alcol contenuto nel vino prodotto su base nazionale.
Definito anche il calendario per le consegne dei sottoprodotti ai distillatori: per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale; per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il termine ultimo del 31 luglio.
La distillazione dei sottoprodotti deve avvenire entro il 20 giugno 2021, sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia, per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro tale termine l’ultima scadenza per la distillazione è il 31 luglio 2021.
Quanto alle caratteristiche dei prodotti per le vinacce sono richiesti 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg; per le fecce di vino 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, a 45% di umidità, previa denaturazione.
Per incassare l’aiuto, l’alcol ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% volume e deve essere utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici.

 

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